Posts Tagged ‘energia’

Succede di essere approssimativi quando ci si occupa di troppe cose

luglio 28th, 2010 by leo | No Comments | Filed in Predicatori e razzolatori, ambiente, lotte

Riprendo il titolo del post di Marcello di ieri, che citando la Gabanelli, commentava il caso di Veronesi all’Agenzia per il Nucleare.

Oggi però la notizia è altra.

L’energia prodotta con il sole costa già meno di quella prodotta dall’atomo.

E tenderà a costare sempre meno, mentre il nucleare è destinato ad essere sempre più costoso.

Cosa dite, puo’ bastare?

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Tenetevi le scuse

luglio 19th, 2010 by leo | No Comments | Filed in ambiente, musica

ps: intanto quando chiudono una falla se ne apre un’altra…

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Sotto il tappeto/2

luglio 5th, 2010 by leo | No Comments | Filed in Predicatori e razzolatori, ambiente, media

Il governo del fare fa scuola in tutto il mondo.

dall’Huffington Post.

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Bocciato!

giugno 23rd, 2010 by leo | No Comments | Filed in Predicatori e razzolatori, ambiente, lotte

Visto che siamo in periodo di esami e siccome quasi nessuno ne parla, e anzi la ministra per l’Ambiente se ne va in giro a propagandare il Nucleare sicuro, mi permetto di riportare dal sito della Corte Costituzionale il testo completo della sentenza 215 del 2010 che boccia l’articolo 4 della legge numero 102 del 3 agosto 2009.

Attenzione, si tratta solo del primo passo verso la salvaguardia della volontà degli italiani che per referendum hanno rifiutato il nucleare, e dobbiamo sperare che la Corte confermi in queste ore l’orientamento espresso in questa prima sentenza. Però intanto un passo lo si è fatto..

SENTENZA N. 215
ANNO 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103 (Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141, promossi dalla Regione Umbria, dalla Provincia autonoma di Trento e dalle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna con ricorsi notificati il 3 e il 2 ottobre 2009, depositati in cancelleria il 7, l’8 e il 13 ottobre 2009, rispettivamente iscritti ai nn. 79, 80, 84 e 88 del registro ricorsi 2009.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché gli atti di intervento della TERNA, Rete elettrica nazionale s.p.a.;

udito nell’udienza pubblica dell’11 maggio 2010 il Giudice relatore Luigi Mazzella;

uditi gli avvocati Rosaria Russo Valentini e Giandomenico Falcon per la Regione Emilia Romagna, Giandomenico Falcon per la Regione Umbria, per la Provincia autonoma di Trento e per la Regione Toscana e l’avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. – La Regione Umbria ha promosso, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, secondo e terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dall’art. 1 del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103 (Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141 (R.R. n. 79 del 2009).

1.1. – La ricorrente premette che il predetto art. 4 concerne interventi urgenti per le reti dell’energia. Esso, al comma 1, dispone che il Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, «individua gli interventi relativi alla trasmissione ed alla distribuzione dell’energia, nonché, d’intesa con le Regioni e le province autonome interessate, gli interventi relativi alla produzione dell’energia, da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari».

Per la realizzazione dei predetti interventi e con le medesime modalità, il comma 2 prevede la nomina, con deliberazione del Consiglio dei ministri, di uno o più Commissari straordinari del Governo ai sensi dell’art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri).

Ciascun commissario, «sentiti gli enti locali interessati, emana gli atti e i provvedimenti, nonché cura tutte le attività, di competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge o quelli più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga dallo stesso Commissario, occorrenti all’autorizzazione e all’effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi ove necessario dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all’articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185» (comma 3, come modificato dal d.l. n. 103 del 2009, convertito dalla legge n. 141 del 2009).

Con i provvedimenti di cui al comma 1 «sono altresì individuati le strutture di cui si avvale il Commissario straordinario, senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, nonché i poteri di controllo e di vigilanza del Ministro per la semplificazione normativa e degli altri Ministri competenti» (comma 4).

1.2. – La ricorrente pur non contestando che, nelle circostanze indicate dalla norma, l’individuazione degli interventi urgenti relativi alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione dell’energia sia fatta a livello centrale, ricorda come questa Corte abbia sottolineato che la «chiamata in sussidiarietà» di funzioni statali in materie di competenza regionale può giustificarsi solo qualora la legislazione statale «detti una disciplina logicamente pertinente, dunque idonea alla regolazione delle suddette funzioni, e [...] risulti limitata a quanto strettamente indispensabile a tal fine»; inoltre, «essa deve risultare adottata a seguito di procedure che assicurino la partecipazione dei livelli di Governo coinvolti attraverso strumenti di leale collaborazione o, comunque, deve prevedere adeguati meccanismi di cooperazione per l’esercizio concreto delle funzioni amministrative allocate agli organi centrali» (sentenza n. 6 del 2004).

Ad avviso della Regione Umbria, la disciplina dell’art. 4 del d.l. n. 78 del 2009 non è pertinente (perché gli imprecisati interventi per i quali sussisterebbero «particolari ragioni di urgenza» devono essere realizzati «con capitale prevalentemente o interamente privato» e pertanto la legge non é idonea a regolare interventi realmente urgenti, poiché la disponibilità del capitale privato é per definizione non garantita), né proporzionata, non essendovi ragioni per attrarre al centro, oltre all’individuazione degli interventi, anche la loro realizzazione.

Il legislatore statale avrebbe potuto realizzare l’obiettivo dell’accelerazione degli interventi di competenza regionale riducendo i termini o semplificando in altro modo i procedimenti, nell’esercizio della sua potestà legislativa di principio. Né lo strumento dei commissari è previsto per compiere atti urgenti di competenza di altre amministrazioni.

La difesa regionale aggiunge che il principio di sussidiarietà ha già operato nella materia dell’energia, considerato che l’art. 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), e la legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), attribuiscono ad organi statali alcune funzioni amministrative, in base ad esigenze di esercizio unitario.

Secondo la Regione Umbria, pertanto, l’art. 4, commi 2, 3 e 4, del d.l. n. 78 del 2009, prevedendo poteri amministrativi statali in materie di competenza regionale (energia e governo del territorio), violerebbe gli artt. 117, terzo comma, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione.

1.3. – In via subordinata, la ricorrente deduce che l’art. 4, comma 3, del d.l. n. 78 del 2009, attribuendo al commissario straordinario del Governo i poteri di sostituzione e di deroga di cui all’art. 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e quello di fissare, per l’espletamento delle attività di competenza delle pubbliche amministrazioni, termini inferiori rispetto a quelli previsti dalle leggi, violerebbe comunque i predetti parametri costituzionali.

Infatti, quanto ai poteri sostitutivi, ad avviso della difesa regionale non è costituzionalmente ammissibile che presunte ragioni di urgenza legittimino il conferimento ad un commissario del potere di “espropriare” le competenze amministrative spettanti alle Regioni e agli enti locali in materia di energia, governo del territorio e tutela della salute, né che il commissario possa derogare ad ogni norma, comprese quelle regionali che regolano la valutazione di impatto ambientale e quelle poste a difesa della salute dei cittadini; inoltre, la previsione di tali poteri sostitutivi non risponderebbe ai requisiti richiesti dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (precisamente, non sussiste la competenza di un organo politico, non si tratta di atti obbligatori e non sono stabilite garanzie procedimentali per le Regioni).

Il potere di riduzione dei termini, invece, incide potenzialmente sulla normativa regionale e pregiudica la possibilità di esercizio della funzione amministrativa regionale o degli enti locali, mettendo a repentaglio gli interessi all’ordinato sviluppo del territorio, all’ambiente e alla salute tutelati dalle leggi regionali in materia di energia e di urbanistica.

1.4. – La Regione Umbria afferma, poi, che l’art. 4, commi 1, 2 e 3, del d.l. n. 78 del 2009, nella parte in cui non prevede l’intesa della Regione interessata per l’atto di individuazione degli interventi relativi alla trasmissione ed alla distribuzione dell’energia (comma 1), per l’atto di nomina dei commissari (comma 2) e per gli atti adottati dai commissari (comma 3), viola gli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, Cost. e il principio di leale collaborazione, i quali richiedono un forte coinvolgimento della Regione quando, come nella specie, lo Stato attragga a sé funzioni amministrative attinenti a materie di competenza regionale.

Infatti, il comma 1 del menzionato art. 4 richiede l’intesa solamente per l’individuazione degli interventi di produzione dell’energia, non anche per quelli di trasmissione e di distribuzione. Ad avviso della Regione, tale differenziazione non è giustificata, né la lacuna potrebbe essere corretta in sede interpretativa, stante la chiarezza del testo della norma.

Il comma 2 prevede che per la realizzazione dei predetti interventi e con le medesime modalità si provvede alla nomina, con deliberazione del Consiglio dei ministri, di uno o più commissari straordinari del Governo. Anche in questo caso, secondo la difesa regionale, dovrebbe ugualmente valere il principio dell’intesa, che invece è richiesto, attraverso il rinvio al comma 1, per le sole opere di produzione dell’energia; ne conseguirebbe l’illegittimità del comma 2 per non aver previsto l’intesa anche sulla nomina di commissari statali in relazione alle opere di trasmissione e di distribuzione dell’energia.

Anche l’art. 4, comma 3, del d.l. n. 78 del 2009, ad avviso della ricorrente, sarebbe illegittimo, perché non stabilisce che i provvedimenti relativi all’autorizzazione e alla realizzazione degli interventi vengano assunti d’intesa con la Regione interessata.

La Regione Umbria richiama, poi, la giurisprudenza di questa Corte che ha sancito la necessità dell’intesa con la Regione interessata per la localizzazione e la realizzazione di opere gestite da organi centrali in virtù del principio di sussidiarietà (sentenze n. 303 del 2003, n. 6 del 2004, n. 62 e n. 383 del 2005).

Infine, la ricorrente segnala che anche la Commissione parlamentare per le questioni regionali, nel parere del 29 luglio 2009, aveva chiesto il ripristino del testo originario del d.l. n. 78 del 2009 che prevedeva l’intesa con le Regioni e le Province autonome interessate per l’individuazione, non solo degli interventi relativi alla produzione dell’energia, ma anche di quelli relativi alla trasmissione e alla distribuzione dell’energia.

2. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, si è costituito in giudizio e chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile e comunque infondato nel merito.

Il resistente afferma che l’art. 4 del d.l. n. 78 del 2009 mira a superare situazioni di stallo che si possono verificare con riferimento ad impianti privati di produzione di energia (già realizzati o in corso di realizzazione), sui quali le competenze della Regione e degli enti locali già si sono espresse e per i quali si presentino difficoltà per la piena utilizzazione del prodotto nella rete nazionale, ovvero con riferimento all’individuazione di nuovi insediamenti necessari per risolvere deficit strutturali di energia riscontrabili in importanti aree del Paese.

Esso, dunque, si applica solamente in circostanze di particolare urgenza che richiedono il ricorso a mezzi e poteri straordinari al fine di tutelare in modo unitario gli interessi dell’intera collettività nazionale.

La difesa erariale aggiunge che la chiamata in sussidiarietà prevista dalla norma impugnata è ragionevole e proporzionata.

Infatti, assodato (come riconosciuto dalla stessa ricorrente) che le circostanze di urgenza giustificano l’individuazione, da parte dello Stato, degli interventi da compiere, sarebbe semmai irragionevole che la fase esecutiva, che è quella che determina l’effettivo soddisfacimento delle esigenze unitarie che giustificano l’intervento statale, non fosse anch’essa attratta in capo allo Stato.

Irrilevante sarebbe, poi, la forma, pubblica o privata, dell’intervento da realizzare, decisiva essendo invece la finalità pubblicistica che si intende celermente perseguire.

Quanto alla pretesa violazione del principio di leale collaborazione, la difesa erariale afferma che, nel caso di specie, esso è stato attuato nei limiti della ragionevole essenzialità e, cioè, per gli interventi di nuove produzioni, con l’intesa con la Regione interessata e, in tutti i casi, con la partecipazione egli enti locali.

La differenziazione della disciplina degli interventi urgenti relativi alla trasmissione e alla distribuzione, da un lato, e quelli relativi alla produzione dell’energia, dall’altro, è il frutto di una consapevole scelta del legislatore, basata sulla constatazione che situazioni critiche in tema di trasporto e distribuzione presuppongono necessariamente una preventiva positiva valutazione della Regione sull’attività di produzione e mirano a superare difficoltà e gelosie locali in ordine alla fruizione di un bene già esistente che una non razionale distribuzione potrebbe disperdere.

Inoltre l’Avvocatura generale dello Stato sottolinea come gli interventi in materia di trasporto e distribuzione di energia siano caratterizzati da un interesse strategico statale più marcato rispetto a quelli inerenti la produzione. Infatti il servizio di trasporto e trasformazione dell’energia elettrica sulla rete nazionale ha la funzione di connettere i centri di produzione nazionali e transazionali, al fine di ottimizzare la produzione.

3. – La Provincia autonoma di Trento ha promosso, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, secondo e terzo comma, Cost., agli artt. 8, numeri 5, 6, 17, 19 e 22, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e all’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), questioni di legittimità costituzionale – tra l’altro – dell’art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, del medesimo d.l. n. 78 del 2009 (R.R. n. 80 del 2009) di cui al precedente ricorso.

3.1. – La ricorrente premette che le disposizioni impugnate attengono alla materia «energia», nella quale essa ha potestà legislativa ed amministrativa in virtù del d.lgs. 11 novembre 1999, n. 463 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica), che, in attuazione delle norme statutarie che attribuiscono potestà primaria alla Provincia di Trento nelle materie dell’«urbanistica», della «tutela del paesaggio», dei «lavori pubblici di interesse provinciale», della «assunzione diretta di servizi pubblici» e della «espropriazione per pubblica utilità (art. 8, nn. 5, 6, 17, 19 e 22 dello statuto di autonomia speciale), ha aggiunto l’art. 01 nel d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia).

Inoltre, l’art. 14, primo comma, dello statuto di speciale autonomia prevede il parere obbligatorio della Provincia per le concessioni in materia di comunicazioni e trasporti riguardanti linee che attraversano il territorio provinciale e l’art. 9 del d.P.R. n. 235 del 1977 precisa che quanto disposto da tale art. 14 si applica «per quanto concerne il territorio delle province autonome» a tutto ciò che riguarda «lo sviluppo della rete di trasmissione nazionale».

In particolare, l’art. 01 del d.P.R. n. 235 del 1977 trasferisce alle Province autonome «le funzioni in materia di energia esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti e istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale, salvo quanto previsto dal comma 3» (comma 1); ed il comma 2 precisa che le funzioni relative alla materia «energia» di cui al comma 1 «concernono le attività di ricerca, produzione, stoccaggio, conservazione, trasporto e distribuzione di qualunque forma di energia».

Allo Stato il citato art. 01, comma 3, lettera c), riserva solamente «la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti convenzionali di potenza superiore a 300 MW termici nonché le reti per il trasporto dell’energia elettrica costituenti la rete di trasmissione nazionale con tensione superiore a 150 KV, l’emanazione delle relative norme tecniche e le reti di livello nazionale di gasdotti con pressione di esercizio superiore a 40 bar e oleodotti». Anche in relazione a tali compiti, comunque, l’art. 01, comma 4, prevede il parere obbligatorio della Provincia, ai sensi dell’art. 14, primo comma, dello statuto di speciale autonomia.

Infine, la ricorrente ricorda che, in base agli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., le Regioni ordinarie hanno potestà legislativa concorrente e potere di allocare le funzioni amministrative in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia».

3.2. – La Provincia autonoma di Trento sostiene che, se l’art. 4 del d.l. n. 78 del 2009 dovesse essere inteso come riferito a tutti gli impianti e a tutte le reti (e cioè anche a quelli che l’art. 01 del d.P.R. n. 235 del 1977 attribuisce alla competenza provinciale), violerebbe sia gli artt. 8, numeri 5, 6, 17, 19 e 22, e 16 del d.P.R. n. 670 del 1972, sia l’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 266 del 1992, il quale esclude che la legge possa attribuire agli organi statali – nelle materie di competenza propria delle Province autonome – funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme di attuazione.

3.3. – Ad avviso della ricorrente l’art. 4 del d.l. n. 78 del 2009 sarebbe illegittimo anche se inteso come riferito esclusivamente alle opere diverse da quelle trasferite alla competenza della Provincia di Trento.

Infatti, pur restando ferma la necessità del parere della Provincia per le concessioni in materia di comunicazioni e trasporti riguardanti linee che attraversano il territorio provinciale prevista dall’art. 14 del d.P.R. n. 670 del 1972 (previsione che – in virtù dell’art. 9 del d.P.R. n. 235 del 1977 – si applica anche allo sviluppo della rete di trasmissione nazionale dell’energia), la norma impugnata attribuirebbe inammissibilmente compiti amministrativi ad organi statali in materia oggetto di competenza concorrente, senza prevedere un forte coinvolgimento della Provincia.

Al riguardo la ricorrente svolge considerazioni analoghe a quelle contenute nel ricorso proposto alla Regione Umbria (v., supra, n. 1.4).

4. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, si è costituito e chiede che il ricorso sia respinto.

La difesa del Governo afferma che le disposizioni impugnate prevedono, in materia di produzione di energia, il coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome interessate attraverso lo strumento dell’intesa. Invece il trasporto e la distribuzione dell’energia avvengono in un quadro di riferimento che richiederebbe necessariamente una valutazione d’insieme che solamente la visione unitaria dello Stato sarebbe in condizione di garantire.

Coerente con tale competenza statale sarebbe la nomina dei commissari di cui all’art. 4, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, mentre il rispetto dei principi di leale collaborazione è garantito dalla necessità (prevista dal successivo comma 3) di sentire gli enti locali interessati. Infine, del tutto legittimamente il comma 4 dello stesso art. 4 disciplinerebbe l’ufficio del commissario, che è un organo dello Stato.

5. – Anche la Regione Toscana ha promosso, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. e al principio di leale collaborazione, questione di legittimità costituzionale – tra l’altro – dell’art. 4, comma 1, del medesimo d.l. n. 78 del 2009 di cui ai precedenti ricorsi (R.R. n. 84 del 2009).

La ricorrente espone che l’art. 4, comma 1, del d.l. n. 78 del 2009, nella sua versione originaria era conforme a Costituzione, poiché prevedeva la necessità dell’intesa con la Regione interessata, per l’individuazione, non solo degli interventi in tema di produzione dell’energia, ma anche di quelli relativi al trasporto e alla distribuzione dell’energia.

Invece, per questa seconda categoria di interventi, la necessità dell’intesa è stata eliminata in sede di conversione in legge e tale testo della norma è stato riprodotto dall’art. 1, comma 1, lettera a), del d.l. n. 103 del 2009.

Ciò determinerebbe la lesione delle competenze regionali in materia di trasporto e distribuzione dell’energia, poiché lo Stato ha assunto la titolarità di funzioni amministrative che in tale materia spetterebbero alle Regioni, senza prevedere la necessità di una intesa forte, così come richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte (in proposito, la ricorrente cita le sentenze n. 303 del 2003, n. 6 del 2004 e n. 383 del 2005).

6. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, si è costituito e chiede che il ricorso sia respinto.

Il resistente afferma che il legislatore non ha previsto la necessità dell’intesa per gli interventi in materia di trasporto e distribuzione dell’energia perché questi sono caratterizzati da un preminente interesse strategico ai fini dello sviluppo economico, della produzione industriale e della fornitura dei servizi pubblici essenziali sull’intero territorio nazionale e pertanto legittimamente ha ritenuto che, in una situazione di particolare urgenza, il coinvolgimento delle singole Regioni interessate potesse avvenire esclusivamente in materia di produzione dell’energia.

7. – Anche la Regione Emilia-Romagna ha promosso, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., nonché per violazione del principio di leale collaborazione, questioni di legittimità costituzionale del medesimo art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, del d.l. n. 78 del 2009 (R.R. n. 88 del 2009), svolgendo considerazioni analoghe a quelle esposte nel ricorso della Regione Umbria e riportate supra, sub numeri da 1.1. a 1.4).

8. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, si è costituito e chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile e comunque infondato nel merito, sulla base degli stessi argomenti svolti nell’atto di costituzione nel giudizio promosso dalla Regione Umbria (v., supra, sub n. 2).

9. – In tutti i giudizi è intervenuta la TERNA – Rete Elettrica Nazionale s.p.a., la quale chiede che i ricorsi siano respinti.

10. – Le Regioni Umbria ed Emilia-Romagna e la Provincia autonoma di Trento hanno depositato memorie.

10.1. – La Regione Umbria premette che l’art. 2-quinquies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3 (Misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori), inserito dalla legge di conversione 22 marzo 2010, n. 41, a norma del quale ai commissari straordinari di cui all’art. 4 del d.l. n. 78 del 2009 non si applicano le previsioni dell’art. 11 della legge n. 400 del 1988, non incide sulla materia del contendere nel presente giudizio.

Eccepisce, inoltre, l’inammissibilità dell’intervento della TERNA s.p.a.

Nel merito, la Regione Umbria contesta le argomentazioni svolte dal Presidente del Consiglio dei ministri, affermando che le situazioni indicate dall’Avvocatura generale dello Stato a fondamento della norma impugnata non valgono a giustificare la chiamata in sussidiarietà per la realizzazione degli interventi contemplati dalla norma medesima; aggiunge che le disposizioni censurate non sono neppure idonee a garantire interventi effettivamente urgenti, poiché questi devono essere realizzati con prevalente capitale privato.

La Regione ribadisce, quindi, che l’art. 4 del d.l. n. 78 del 2009 viola il principio di leale collaborazione e che esso è illegittimo anche perché attribuisce ai commissari poteri troppo ampi.

Nega, infine, che gli interventi previsti dalla norma impugnata si riferiscano a strutture la cui realizzazione sarebbe già stata concertata con le Regioni e che le situazioni di urgenza che li giustificherebbero dipendano da obblighi internazionali assunti dall’Italia.

10.2. – La Provincia autonoma di Trento, nella propria memoria, svolge considerazioni analoghe a quelle contenute nella memoria della Regione Umbria.

10.3. – La Regione Emilia-Romagna, a sua volta, contesta le argomentazioni svolte dal Presidente del Consiglio dei ministri e dalla TERNA s.p.a. ed afferma che la normativa impugnata sarebbe illegittima anche perché i poteri attribuiti ai commissari sono eccessivamente ampi, né essi sono limitati agli impianti per i quali sia in corso un procedimento autorizzativo che necessiti di un intervento sollecitatorio ovvero a quelli la cui realizzazione sarebbe stata già concertata con le Regioni.

Ad avviso della difesa regionale, il principio di leale collaborazione sarebbe leso per non essere state previste forme di collaborazione Stato-Regione in relazione agli interventi di trasmissione e distribuzione dell’energia. Né l’asserito più marcato interesse strategico statale nei confronti di questi interventi rispetto a quelli inerenti la produzione dell’energia giustificherebbe l’attrazione della materia de qua nella sfera di competenza esclusiva dello Stato.

La Regione, infine, contesta che lo Stato avesse titolo ad emanare le norme censurate in ragione della propria competenza legislativa in materia di rapporti con l’unione europea, di ambiente e di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che debbono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Infatti le norme in questione rientrano nella materia della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», oggetto di competenza legislativa concorrente. Conseguentemente, la necessità di adeguamento alla normativa europea di far fronte ai ritardi accumulati dal nostro Paese è inconferente e insufficiente a legittimare i contenuti concretamente adottati dal legislatore statale, in ragione, sia della violazione del principio di leale collaborazione, sia della mancanza di un riscontro positivo delle asserite ragioni di urgenza (stante anche la mancata previsione di forme certe e pubbliche di finanziamento per la realizzazione degli interventi che si ritengono necessari).

Considerato in diritto

1. – Le Regioni Umbria, Toscana ed Emilia-Romagna e la Provincia autonoma di Trento hanno promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103 (Disposizioni correttive del d.l. anticrisi n. 78 del 2009), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, agli artt. 8, numeri 5, 6, 17, 19 e 22, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), all’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), ed al principio di leale collaborazione.

La Provincia autonoma di Trento e la Regione Toscana hanno promosso, con i medesimi ricorsi, anche questioni di legittimità costituzionale di altre disposizioni del medesimo d.l. n. 78 del 2009, per le quali si è proceduto a separati giudizi.

1.1. – L’art. 4 del d.l. n. 78 del 2009, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 103 del 2009, prevede che il Consiglio dei ministri può individuare interventi relativi alla produzione, al trasporto ed alla distribuzione dell’energia, da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari (comma 1); la disposizione richiede la necessità dell’intesa con la Regione solo per l’individuazione degli interventi relativi alla produzione e non anche per quelli concernenti il trasporto e la distribuzione.

Il Consiglio dei ministri nomina, con la stessa procedura di cui al comma 1, uno o più Commissari straordinari per la realizzazione di tali interventi (comma 2).

Il Commissario straordinario può fissare, per l’attività occorrente per l’autorizzazione e l’esecuzione degli interventi in questione, termini più brevi rispetto a quelli ordinariamente previsti; inoltre, in tutti i casi in cui le amministrazioni non rispettino tali termini (quelli ordinari ovvero quelli da lui abbreviati), può sostituirsi alle amministrazioni medesime nel compimento di tutta l’attività che sarebbe di loro competenza (comma 3).

Con i provvedimenti di cui al comma 1 sono altresì individuati le strutture di cui si avvale il Commissario straordinario, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, nonché i poteri di controllo e di vigilanza del Ministro per la semplificazione normativa e degli altri Ministri competenti (comma 4).

1.2. – Ad avviso delle Regioni Umbria ed Emilia-Romagna e della Provincia autonoma di Trento, premesso che la norma censurata deve essere ricondotta alla materia della «produzione, trasporto e distribuzione dell’energia», non sussisterebbero le ragioni giustificatrici della chiamata in sussidiarietà in capo ad organismi statali disposta dalla norma denunciata.

Le Regioni Umbria ed Emilia-Romagna e la Provincia autonoma di Trento sostengono anzitutto che la chiamata in sussidiarietà del potere di individuare e realizzare interventi relativi alla produzione, alla trasmissione ed alla distribuzione dell’energia è stata attuata dall’art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, del d.l. n. 78 del 2009 con una normativa non pertinente (perché gli interventi per i quali sussisterebbero «particolari ragioni di urgenza» devono essere realizzati «con capitale prevalentemente o interamente privato» e, pertanto, la legge non sarebbe idonea a regolare interventi realmente urgenti, la disponibilità del capitale privato essendo per definizione non garantita), né proporzionata, perché non ci sono ragioni per attrarre al centro, oltre all’individuazione degli interventi, anche la loro realizzazione.

Le Regioni Umbria ed Emilia-Romagna deducono, in via subordinata, che, in ogni caso, i poteri attribuiti ai Commissari sarebbero troppo ampi.

Infine, tutte le ricorrenti sostengono che, ammesso che sussista l’esigenza accentratrice, la norma sarebbe illegittima nella parte in cui prevede l’intesa con le Regioni solo per gli interventi relativi alla produzione e non anche per quelli relativi al trasporto ed alla distribuzione dell’energia.

Risulterebbero pertanto violati, per le Regioni ricorrenti, gli artt. 117 e 118 Cost. e, per la Provincia di Trento, anche le norme statutarie in materia di «energia» (artt. 8, numeri 5, 6, 17, 19 e 22, e 16 del d.P.R. n. 670 del 1972, e art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 266 del 1992).

2. – Stante la loro connessione oggettiva, i quattro ricorsi devono essere riuniti ai fini di un’unica pronuncia.

3. – Nei giudizi di costituzionalità è intervenuta la TERNA s.p.a., gestore della rete elettrica nazionale.

Tale intervento è inammissibile, perché, come costantemente affermato da questa Corte, i giudizi di costituzionalità in via principale si svolgono solamente fra i soggetti titolari di potestà legislativa, con esclusione di qualsiasi altro soggetto.

4. – La questione è fondata.

In considerazione del fatto che si verte in materia di produzione, trasmissione e distribuzione dell’energia, non può in astratto contestarsi che l’individuazione e la realizzazione dei relativi interventi possa essere compiuta a livello centrale, ai sensi dell’art. 118 della Costituzione. In concreto, però, quando un simile spostamento di competenze è motivato con l’urgenza che si ritiene necessaria nell’esecuzione delle opere, esso dev’essere confortato da valide e convincenti argomentazioni.

Ora, è agevole osservare che, trattandosi di iniziative di rilievo strategico, ogni motivo d’urgenza dovrebbe comportare l’assunzione diretta, da parte dello Stato, della realizzazione delle opere medesime.

Invece la disposizione impugnata stabilisce che gli interventi da essa previsti debbano essere realizzati con capitale interamente o prevalentemente privato, che per sua natura è aleatorio, sia quanto all’an che al quantum.

Si aggiunga che la previsione, secondo cui la realizzazione degli interventi è affidata ai privati, rende l’intervento legislativo statale anche sproporzionato. Se, infatti, le presunte ragioni dell’urgenza non sono tali da rendere certo che sia lo stesso Stato, per esigenze di esercizio unitario, a doversi occupare dell’esecuzione immediata delle opere, non c’è motivo di sottrarre alle Regioni la competenza nella realizzazione degli interventi.

I canoni di pertinenza e proporzionalità richiesti dalla giurisprudenza costituzionale al fine di riconoscere la legittimità di previsioni legislative che attraggano in capo allo Stato funzioni di competenza delle Regioni non sono stati, quindi, rispettati. Va dichiarata pertanto l’illegittimità dell’art. 4, commi da 1 a 4, del d.l. n. 78 del 2009, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 103 del 2009, per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione.

4. – Le ulteriori questioni sollevate dai ricorrenti (in tema di ampiezza dei poteri dei Commissari straordinari e di mancata previsione dell’intesa con le Regioni in sede di individuazione degli interventi in materia di trasmissione e distribuzione dell’energia) restano assorbite, stante la caducazione integrale delle norme censurate.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi e riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione Toscana,

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103 (Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 giugno 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

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Se la macchia fosse solo caffè…

giugno 16th, 2010 by leo | No Comments | Filed in ambiente

…potremmo anche buttarla in ridere.

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Finchè la giostra gira

aprile 26th, 2010 by leo | No Comments | Filed in Predicatori e razzolatori, ambiente, media

Ognuno ricorda gli anniversari a modo suo.

24 anni fa, il 26 aprile 1986, a Chernobyl successe qualcosa.

Proprio oggi – visto che evidentemente tutti noi non ci ricordiamo bene cosa successe quel giorno – Silvio ha incontrato Putin, ha distolto la platea di “giornalisti” dalla domandona sul lettone di Putin tirando fuori dal colbacco addirittura la fusione nucleare, ed ha infine annunciato l’avvio dei lavori per una nuova (si fa per dire) centrale nucleare addirittura entro 3 anni.

Ma forse in fondo ha ragione lui, finchè la giostra gira il giostraio a diritto a venderci il biglietto…

Ma cosa succede quando finisce di girare la giostra?

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A volte l’importante è provarci

aprile 16th, 2010 by leo | No Comments | Filed in ambiente

L’idea, buttata così, non è affatto male, da Informazione e ambiente?

Francia, marciapiedi che producono energia
A Tolosa via alla sperimentazione di un nuovo metodo per ottenerla e che potrebbe rivoluzionare l’intero sistema di illuminazione delle città

Come ti illumino la città, semplicemente camminando. Tolosa dà il via alla sperimentazione di un nuovo metodo per produrre energia che potrebbe rivoluzionare l’intero sistema di illuminazione delle città.

Attraversando un passaggio pedonale un uomo produce, con la pressione dei piedi, un’energia pari a 50 watt, sufficienti ad alimentare in modo “pulito” una serie di piccole lampadine al suolo.

Ogni passo su piccole mattonelle in plexiglas di 65 centimetri quadrati produce vibrazioni sufficienti che, trasformate da un generatore, creano energia elettrica.

«Tolosa sarà la prima città a dimostrare che è possibile riciclare l’attività urbana in energia elettrica», ha detto Alexandre Marciel, vice sindaco di Tolosa e promotore del progetto.

Il marciapiede sperimentale è stato concepito dalla società olandese Sustainable Dance Club, che già a Rotterdam aveva lanciato una discoteca illuminata in parte dagli stessi utenti.

L’azienda vorrebbe dotare di questo sistema stazioni, aeroporti, centri commerciali. Fra le applicazioni possibili anche l’alimentazione di colonnine per ricaricare telefoni e computer.

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La Shell si scusa

aprile 9th, 2010 by leo | No Comments | Filed in Guerra e Pace, Predicatori e razzolatori, ambiente, lotte

Un sito ed una conferenza stampa per scusarsi con le popolazioni del Delta del Niger devastato dalle compagnie petrolifere, prima fra queste la Shell.

Purtroppo per gli Ogoni, per Ken Saro Wiwa, e per tutte le vittime dei disastri ambientali provocati dall’oro nero è solo una provocazione.

Via Salva le Foreste.

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Noi sosteniamo Fiorentini

marzo 26th, 2010 by leo | 2 Comments | Filed in Politica e Città, esistenza, lotte, mobilità

Tempo di appelli al voto, ed ecco quello a mio sostegno per il quale ringrazio di cuore i firmatari. Come votare. Diventa mio fan su Facebook. Vai al mio sito elettorale.

Tra pochi giorni saremo chiamati a votare per le elezioni regionali. Crediamo si tratti di un appuntamento importante soprattutto perché le regioni hanno assunto negli ultimi anni un ruolo determinante in molti ambiti che riguardano la vita quotidiana di ciascuno di noi. Pensiamo sia importante sostenere candidati che possano portare passione e competenza su alcuni temi che ci stanno particolarmente a cuore. Leonardo Fiorentini, candidato nella lista Sinistra Ecologia Libertà – Verdi è il candidato che abbiamo deciso di appoggiare. Conosciamo Leonardo da tanti anni come militante ecologista e pacifista e l’abbiamo apprezzato come presidente della Circoscrizione Centro di Ferrara, dove
il suo impegno e le sue capacità hanno trovato – cosa rara di questi tempi – un forte riconoscimento anche da parte dei suoi avversari.

Appoggiare un candidato ecologista ci sembra fondamentale in una competizione elettorale nella quale i temi ambientali sembrano spariti dalle agende di molte forze politiche. Mai come in questo momento abbiamo bisogno di eletti che si impegnino in favore delle fonti rinnovabili, sostenendo l’energia solare contro il ritorno del nucleare. Di consiglieri che siano in prima linea contro le speculazioni edilizie nelle città, sulle coste, nelle vallate e che sostengano una politica dei trasporti sempre più incentrata sulle ferrovie e sul trasporto pubblico. Abbiamo bisogno di persone che difendano in Consiglio regionale l’acqua pubblica e si impegnino a favore dell’alimentazione a km0, biologica e
di qualità, proponendo incentivi per l’accorciamento della filiera a sostegno dei contadini e dei consumatori. Con la stessa forza sentiamo la necessità di sostenere un candidato laico, che difenda i diritti di tutti e la libertà di scelta. È necessario continuare le battaglie a favore delle coppie di fatto, per l’affermazione dei diritti delle persone gay, lesbiche, bisessuali e transessuali, a sostegno di una legge sul testamento biologico che rispetti la libertà di tutti e per garantire l’accesso alla pillola del giorno dopo in tutti gli ospedali della nostra Regione.

Per costruire una Emilia Romagna più laica, più libera, più verde, abbiamo quindi deciso di sostenere Leonardo Fiorentini, nella lista Sinistra Ecologia Libertà – Verdi, alle prossime elezioni regionali.

Laura Albano
Stefania Andreotti
Elisabetta Bergonzini
Ingrid Irene Bonsi
Marco Chiarini
Robert Elliot
Marzia Marchesini
Pietro Pinna
Flavio Romani
Michele Ungaro
Giuseppe Ungaro
Stefania Zaghi
Ruth Zanella

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Le ville del Presidente del Consiglio non hanno più bisogno dei doppivetri

marzo 16th, 2010 by leo | 2 Comments | Filed in Politica e Città, Predicatori e razzolatori, ambiente, lotte

Mercoledì 17 marzo alle ore 18 presso il Bar Tiffany (Piazzetta Municipale a Ferrara) la lista SEL-Verdi in vista delle prossime elezioni regionali ha organizzato un incontro sul risparmio energetico, sul solare termico, fotovoltaico (anche a concentrazione), sulle detrazioni fiscali del 55% e sul conto energia. Interverranno il Prof. Giuliano Martinelli (Università degli Studi di Ferrara Dipartimento di Fisica) l’Arch. Manuela Menegatti (Certificatore energetico Regione Emilia Romagna) e Leonardo Fiorentini (candidato alle elezioni regionali Lista IdeeVerdi-SEL, consigliere della Circoscrizione 1). Introdurrà Sergio Golinelli dei Verdi di Ferrara, a seguire verrà offerto un aperitivo ai partecipanti.

“Mentre il governo taglia il conto energia – spiega Fiorentini – e fa orecchie da mercante alle richieste di proroga delle detrazioni fiscali del 55% sugli interventi di riqualificazione energetica, sarà fondamentale il ruolo delle regioni, sia come stimolo alla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente e allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili (a partire dal solare a concentrazione sviluppato dall’Università di Ferrara), che come pungolo al governo per un sostegno effettivo delle politiche energetiche necessarie a rispettare il protocollo di Kyoto”. “Il prossimo anno – continua il candidato ecologista – rischiamo non solo di avere il conto energia tagliato del 20% ma soprattutto che i cittadini non possano vedersi più riconosciuta la detrazione del 55% per interventi virtuosi come la sostituzione degli infissi o l’isolamento termico degli edifici; questo incontro servirà anche a dare agli intervenuti qualche consiglio su quali interventi siano possibili prima della scadenza degli incentivi”. “E’ stupido e dannoso per il paese il disinteresse governativo verso provvedimenti che hanno permesso da un lato un aumento in pochi anni di oltre il 5100% della produzione fotovoltaica italiana, e dall’altro il risparmio di milioni di tonnellate equivalenti di petrolio. Evidentemente – chiude con una battuta Fiorentini – le ville del Presidente del Consiglio non hanno più bisogno dei doppivetri.”

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Un consiglio in classe A

marzo 14th, 2010 by leo | 2 Comments | Filed in Politica e Città, ambiente, lotte

Mercoledì vi aspetto da Tiffany per uno, anche due, probabilmente più di tre consigli di classe A…

Un consiglio in classe A
Come produrre energia rinnovabile, consumarne meno, risparmiare tasse e ristrutturare casa nonostante il governo berlusconi

Incontro sul risparmio energetico, sul solare termico, fotovoltaico (anche a concentrazione), sulle detrazioni fiscali del 55% e sul conto energia.

mercoledì 17 marzo ore 18
Bar Tiffany
Piazzetta Municipale

Intervengono
Prof. Giuliano Martinelli
Università degli Studi di Ferrara Dipartimento di Fisica
Arch. Manuela Menegatti
Certificatore energetico Regione Emilia Romagna
Leonardo Fiorentini
candidato alle elezioni regionali Lista IdeeVerdi-SEL, consigliere della Circoscrizione 1
Introduce Sergio Golinelli
Verdi di Ferrara

A seguire aperitivo

Scarica l’invito da diffondere: classea1.pdf (in formato pdf)

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Balle nucleari

febbraio 9th, 2010 by leo | No Comments | Filed in Predicatori e razzolatori, ambiente, lotte

Una recente analisi dell’agenzia di rating Moody’s sulle implicazioni finanziarie dell’investimento nucleare ci permette alcune riflessioni e confronti con la situazione italiana, dove Enel, in accordo con il governo e insieme con EDF (Electricité de France), ha proposto la realizzazione di ben quattro reattori nucleari da 1,6 GW a tecnologia EPR francese.

La decisione del governo italiano di tornare al nucleare è in contrasto con molte analisi secondo cui non solo il nucleare è troppo costoso ma è anche rischioso sia per l’ambiente che per la salute dei cittadini.

Per valutare su scala finanziaria ed economica gli effetti del nucleare in Italia siamo partiti da uno studio di Moody’s.
Moody’s sviluppa la sua analisi definendo un’azienda elettrica “modello” statunitense, solida, denominata genericamente ‘NukeCo.’ e ha valutato gli effetti sui suoi conti della decisione di costruire un nuovo impianto nucleare.

Nel documento di Moody’s si evidenziano le problematiche dell’investimento nucleare, sia per gli effetti sul rating dell’azienda elettrica, che tende a peggiorare, sia, più in generale, per la reale convenienza di un investimento ingente, rischioso e a lungo termine.
Le conclusioni di Moody’s confermano tutte le perplessità del mercato ad investire sul nucleare. Tuttavia, riportando l’analisi al caso del possibile rilancio del nucleare in Italia, l’analisi puramente economica-finanziaria va integrata con considerazioni sul contesto nel quale Enel ed EdF si muovono. In Italia e in Francia, infatti, il peso della decisione politica è ancora in grado di incidere profondamente sulle scelte industriali dei due colossi dell’energia.

Questa è la premessa del dossier predisposto dai Verdi italiani sull’inganno nucleare.

Vai al dossier su verdi.it.

Scarica il dossier in formato pdf.

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Promemoria (55%)

settembre 24th, 2009 by leo | 8 Comments | Filed in Predicatori e razzolatori, ambiente, lotte

promemoriaDa ilkuda, riprendete e rilanciate:

L’anno scorso con una grande catena di blog abbiamo ottenuto che le detrazioni del 55% per i lavori di miglioramento dell’efficienza energetica fossero re-introdotte senza decurtazioni in Finanziaria. Quest’anno vogliamo giocare d’anticipo.

Nella presentazione della legge di Tremonti, ci sono alcuni passaggi che ci fanno pensare che forse è meglio ricordagli di inserire le detrazioni in termini chiari: non c’è traccia del prolungamento delle detrazioni del 55 per cento per l’edilizia ecologica e per l’acquisto degli elettrodomestici ad alta efficienza energetica. La conferma del prolungamento al 2012 degli sconti fiscali per la ristrutturazione edilizia, infatti, non contiene alcuna clausola relativa al fatto che avvenga in chiave ecologica, ma è la riedizione del bonus del 36% di sgravi fiscali e dell’iva al 10%. Ed anche la Prestigiacomo è preoccupata…

Per partecipare alla catena “Ricordati!!” si può pubblicare il banner qui sotto sul proprio sito e segnalare la propria adesione nei commenti di questo post. Per dare più forza all’iniziativa consiglio di ripubblicare tutta la lista dei blog che aderiscono.

http://blog.libero.it/KudaBlog/7718851.html
http://www.letiziapalmisano.it/html/2009/09/tremonti-ricordati/
http://fiore.iworks.it/blog/2009/09/24/promemoria-55/

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Per un pugno di centesimi

agosto 6th, 2009 by leo | No Comments | Filed in Predicatori e razzolatori, ambiente, media

perunpugnodidollariSolo io rilevo un senso di inadeguatezza storica e politica leggendo dello sforzo del nostro sinistro governo per lo sconto di 2 centesimi della benzina?

Benzina, le compagnie al governo “Prezzo giusto, nessun taglio”

ROMA – Nulla da fare. Per le compagnie petrolifere non ci sono margini per una riduzione dei prezzi dei carburanti. Neanche di quei 2 centesimi di euro al litro che aveva chiesto il ministero dello sviluppo economico. Il responsabile delle relazioni esterne dell’Unione petrolifera, Marco D’Aloisi, al termine dell’incontro con il sottosegretario allo sviluppo economico, Stefano Saglia, non lascia spazio alla speranza. “Le compagnie nella loro piena autonomia – afferma D’Aloisi – ritengono non ci sia spazio per una riduzione dei prezzi. Tuttavia su molti impianti si possono ottenere sconti fino a 11 cent al litro”.

Per il rappresentante dell’Up “gli aumenti sono ampiamente giustificati perchè i mercati sono tornati a crescere” e punta il dito contro l’”ingiustificato” rilievo mediatico “innescato dalle associazioni dei consumatori”. (Da Repubblica.it)

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Porto tolle e i dubbi del Pd

luglio 29th, 2009 by leo | 1 Comment | Filed in Politica e Città, Predicatori e razzolatori, ambiente

porto-tolle-01Dal sito di Terra, intervento pubblicato il 28 luglio 2009.

PORTO TOLLE. Leonardo Fiorentini dei Verdi Ferrara in risposta ad un articolo di Alessandro Bratti del Pd, apparso su Terra, sulla conversione a carbone della centrale Enel di Porto Tolle e nel quale il deputato chiedeva chiarezza al ministro, afferma: “Temo però che i dubbi non debbano essere indirizzati solo alle scelte del ministero ma anche a quelle dei nuovi amministratori del Pd a Ferrara”.

Ho letto con molta attenzione l’articolo di Alessandro Bratti – deputato ferrarese del Pd – http://www.terranews.it/news/2009/07/quanti-dubbi-su-porto-tolle-ora-il-ministro-chiarisca su Terra di sabato scorso che esternava i propri dubbi, assolutamente condivisibili, sulla conversione a carbone della Centrale Enel di Porto Tolle.

Sulla vicenda, Ferrara e le sue amministrazioni locali (la Regione, la Provincia e i Comuni confinanti con la centrale) hanno condotto negli anni una dura lotta politica e legale, insieme ai comitati locali, che ha trovato recentemente una ulteriore vittoria nella condanna, in secondo grado, di Enel al risarcimento dei danni dovuti all’inquinamento della Centrale.

Una battaglia fortemente sostenuta (se non voluta) dai Verdi all’interno e all’esterno delle istituzioni emiliane e venete. Si tratta insomma di una lotta che viene da lontano, con le amministrazioni emiliane che hanno rifiutato in questi anni ogni accomodamento proposto dagli avvocati di Enel, a differenza di molte amministrazioni venete che si sono via via sfilate dal procedimento. è però stato sufficiente che i Verdi uscissero sconfitti dal voto amministrativo di giugno e, quindi, dalle istituzioni perché il clima locale cambiasse improvvisamente.

La neo eletta presidente della Provincia Zappatterra (Pd), giusto all’indomani del ballottaggio, in un intervento a un convegno di Unindustria Ferrara ha dichiarato di non avere pregiudiziali e di essere disposta a premere sui Comuni più restii (La Nuova Ferrara, 26/6/2009). Questa dichiarazione, che di fatto ha aperto localmente la strada alla conversione della Centrale, non è stata, a quanto ne so, mai smentita, nonostante la richiesta di chiarimento pubblico dei Verdi ferraresi.

Così Roberto Mascellani, re dei costruttori estensi e Presidente dell’Ance, ha potuto mettere gli occhi sulla torta degli appalti Enel («I costruttori ferraresi puntano sui cantieri per la centrale Enel» – La Nuova Ferrara del 16/07/2009), un boccone da 2,4 miliardi di euro, una parte consistente del quale riguarda opere edili.

«Gli accordi presi con Enel – ha spiegato poi il direttore di Unindustria, Roberto Bonora alla Nuova Ferrara del 17 luglio 2009 – prevedono che per i lavori non inseriti nelle gare europee, cioè al di sotto dei 5 milioni unitari, vengano privilegiate le imprese del territorio veneto e della provincia di Ferrara».

Caro Bratti, non è quindi solo il ministero a spingere per la conversione di Porto Tolle. Non voglio insinuare che vi sia stato uno scambio fra la salute dei cittadini e gli appalti Enel, lungi da me, non voglio neanche pensarlo. Temo però che i dubbi non debbano essere indirizzati solo alle scelte del ministero ma anche a quelle dei nuovi amministratori del Pd a Ferrara. Forse c’è stata un’incomprensione o una sottovalutazione del problema da parte di qualcuno. Insomma, chiaritevi all’interno del Pd e poi fateci sapere.

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I primi saranno gli ultimi…

luglio 29th, 2009 by leo | No Comments | Filed in Predicatori e razzolatori, ambiente

Grazie alla premiata ditta D’Alì-Gasparri-Orsi approvato dal senato l’dg per togliere i finanziamenti alla ricerca sul solare termodinamico del Nobel Rubbia, per la quale siamo i primi al mondo.

Da Terra, cronaca di un delirio tutto italiano…

Il Senato spegne il sole

Simonetta Lombardo

ENERGIA La maggioranza approva la mozione presentata da D’Alì – Gasparri che classifica il termodinamico come fonte costosa, poco utile e non «compiutamente ecologica». Così i finanziamenti rischiano la totale cancellazione.

E proprio nel giorno in cui l’Enea presenta un piano per il taglio delle emissioni dei gas serra e della dipendenza energetica basato anche sullo sviluppo delle fonti rinnovabili, il governo fa a se stesso la sorpresa di cancellare o almeno di offuscare il solare termodinamico. In altre parole, la più italiana delle scelte nel campo delle energie alternative: idee, ricerca, addirittura industrie sono di marca nostrana, visto che è stato il Nobel Carlo Rubbia a rimettere in pista una tecnologia basata sull’antica idea degli specchi di Archimede.

Ieri il Senato ha infatti approvato la mozione proposta dal Pdl e firmata tra gli altri da D’Alì, Gasparri, Dell’Utri, Nania e Orsi che condanna senza mezzi termini il solare termodinamico o a concentrazione, bollandolo come tecnologia costosa, poco utile e addirittura non «compiutamente ecologica » e mettendo a rischio i finanziamenti al suo sviluppo. Una bella compagnia dell’ombrello, quella che individua nel sole un nemico da combattere.

Il senatore siciliano D’Alì (Pdl) è stato l’interprete massimo della teoria negazionista in campo climatico, con la mozione che escludeva – di fronte al giudizio del mondo della scienza pressoché compatto e quasi in concomitanza con lo svolgimento del G8 Ambiente a Siracusa – la realtà del cambiamento climatico e del contributo dell’attività umana. Il senatore Orsi è l’autore della proposta di legge che consente la caccia ai minorenni e ne amplia i limiti di tempo e di carniere. La presenza di Maurizio Gasparri e Domenico Quagliariello, presidente e vicepresidente del gruppo Pdl, assicura l’imprimatur del governo a un’iniziativa che al di là delle formule ecologiste taglia le gambe al solare a concentrazione.

Così, scorrendo la mozione votata a maggioranza dall’aula di Palazzo Madama, si scopre che il problema del termodinamico è legato al siting: occorrono 120 ettari per una produzione assimilabile a quella di due reattori nucleari che però occuperebbero – secondo i senatori Pdl – 65-70 ettari. Spazio, si potrebbe dire, sottratto alla costruzione di ville e villette, visto che – come ricorda la mozione – occorrono zone soleggiate e vicine a sorgenti d’acqua, ideali per un villaggio vacanze.

Inoltre, la tecnologia non sarebbe «compiutamente ecologica» perché presupporrebbe la copresenza di un generatore di energia tradizionale, visto che durante le ore di buio la centrale non andrebbe. Ma il solare a concentrazione dovrebbe evitare proprio questo, attraverso il riscaldamento ad altissime temperature del fluido con il sistema degli specchi che appunto “concentrano” la radiazione solare.

In altre parole, non c’è nessun bisogno di affrancare una centrale a combustibile fossile a quella termodinamica: un’informazione che manca ai senatori della maggioranza. E poi, ammoniscono i presentatori della mozione, la tecnologia trent’anni fa non ha funzionato ma anche qui pare che ci siano carenze informative. «Non si tratta della stessa tecnologia », ricorda Vincenzo Ferrara, dell’Enea. «In realtà il solare a concentrazione è uno dei pochi settori in cui abbiamo un vantaggio comparativo, nella ricerca e nella diffusione: a imporla all’attenzione del mondo è stato Rubbia all’epoca in cui era presidente dell’Enea».

L’attuale presidente dell’Enea, Luigi Paganetto ritiene «singolare» che si riducano gli incentivi al termodinamico, su cui «siamo leader nel mondo». E singolare è anche il fatto che nella mozione si ricordi che «nonostante l’incentivazione introdotta dal governo italiano 15 mesi fa (ministro Pecoraro Scanio, ndr) non risulta che a oggi ci siano domande di erogazione dell’incentivo». Forse i senatori non sanno che quei fondi, circa 90 milioni, sono in attesa di determinazioni che dovrebbero provenire dalla direzione Ricerca e sviluppo del ministero dell’Ambiente. Sarebbe meglio informarsi prima di tagliare via il solare.

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Il g8, Porto Tolle e la co2

luglio 9th, 2009 by leo | No Comments | Filed in Predicatori e razzolatori, ambiente, lotte, media

immagine-151Greenpeace occupa 5 centrali a Carbone in Italia, mentre i leader mondiali parlottano (e si spiano pure, parrebbe) in occasione del vertice g8.

Una delle centrali occupate in effetti non è ancora a Carbone. E’ quella di Porto Tolle. Ma lo diventerà presto, soprattutto se non ci sarà più l’opposizione delle istituzioni emiliano romagnole…

Nel frattempo almeno ci sono gli scalatori di Greenpeace.

Vai alla diretta di oggi, anche su twitter (via wittgenstein)

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Porto Tolle: depositate le motivazioni della sentenza d’appello.

giugno 22nd, 2009 by leo | 1 Comment | Filed in Politica e Città, ambiente, lotte

porto-tolle-01Da Estense.com:

Confermati gli effetti potenzialmente dannosi per la salute della popolazione locale

Centrale Enel, in appello le condanne a risarcire gli enti locali

La quarta sezione penale della Corte d’Appello di Venezia ha di recente depositato la motivazione della sentenza relativa alla centrale Enel di Polesine Camerini, riguardo al processo che vede coinvolti in qualità di parti civili – rappresentati dagli avvocato del foro di Ferrara Carmelo Marcello, Riccardo Venturi e Mariano Rossetti – i Comuni di Mesola e Goro, la Provincia di Ferrara, il Parco Regionale del Delta Po e la Regione Emilia Romagna.

Alla luce della motivazione, l’impianto accusatorio che aveva condotto alla condanna di Enel, da parte del Tribunale di Adria, resta pienamente confermato nonostante le maturate prescrizioni e l’assoluzione “per non aver commesso il fatto” degli amministratori delegati.

La vicenda processuale esaminata dalla Corte d’Appello è stata, come ha avuto modo di precisare la stessa Corte, “di estrema complessità”.

In ogni caso, sono stati confermati i reati di danneggiamento e di getto pericoloso di cose, e i conseguenti effetti penalmente rilevanti e potenzialmente dannosi per la salute collegabili anche allo stato d’ansia diffuso nella popolazione locale.

“Contrariamente alle prime interpretazioni trionfalistiche di Enel – affermano gli avvocati -, ciò che a nostro giudizio è rilevante, sono le affermazioni della Corte d’Appello in cui si evidenzia che le ricadute oleose e le emissioni ordinarie atte ad offendere, molestare ed imbrattare, hanno rappresentato un “fenomeno pressoché continuo”, certamente riconducibile alla Centrale, che “si è protratto per diversi anni come emerso da numerose deposizioni testimoniali”; così come gli “odori acri e sgradevoli non potevano che provenire dalla Centrale”. Ed ancora, continua la Corte: “il loro carattare molesto è evidente”, cosi come sono “evidenti le ripercussioni sulle abitudini e stili di vita””.

La Corte evidenzia, inoltre, che “lo stato d’ansia (anche per le possibili conseguenze sulla salute) diffuso nella popolazione locale e determinato dalla complessiva situazione di disfunzione della Centrale, ha concorso a configurare una molestia” penalmente rilevante.

“Ancor più rilevanti – continuano i legali -, per gli enti territoriali da noi rappresentati, sono le affermazioni della Corte d’Appello nella parte in cui, in accoglimento delle nostre richieste, si conferma: “la giustezza di una condanna generica” al risarcimento del danno “anche in favore degli enti territoriali emiliano-romagnoli, dati gli effetti visibili da lontano delle emissioni della centrale, che suscitavano preoccupazione anche in quei territori”.

La revoca della provvisionale, che era stata liquidata dal Tribunale di Adria, è stata determinata esclusivamente “dalla mancanza di prova del danno fino all’ammontare della somma liquidata”, mentre la mancata concessione di una provvisionale in misura minore dalla “mancanza di una situazione di bisogno degli aventi diritto” e dalla “sicura solvibilità dei responsabili”.

“Ciò non toglie, comunque – concludono Marcello, Venturi e Rossetti -, che, anche in forza della sentenza della Corte d’Appello, gli imputati saranno tenuti a risarcire gli enti da noi rappresentati”.

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Pìu solare per tutti.

maggio 30th, 2009 by leo | No Comments | Filed in Politica e Città, ambiente, lotte

Ecco un primo approfondimento sui temi lanciati per la campagna elettorale per le elezioni amministrative 2009.

Grazie al nuovo Conto Energia – voluto fortemente dai Verdi durante il precedente Governo – il fotovoltaico in Italia ha avuto un fortissimo incremento (lo scorso anno l’Italia è stata il terzo paese al mondo per potenza installata). Un incremento del 5100% (elaborazione dai GSE) che fa ben sperare di raggiungere l’obbiettivo fissato di raggiungere entro il 2016 i 3000 MW di capacità fotovoltaica installata. Sempre che il Governo Berlusconi non ci riservi altre amare sorprese.

I Verdi di Ferrara propongono di realizzare nella nostra città una vera e propria filiera delle fonti energetiche rinnovabili in grado di rappresentare una scelta strategica di economia sostenibile nel territorio. Prevediamo un progetto che, a partire dalla nuova impresa che produrrà silicio solare e dalle esperienze già avviate sul solare fotovoltaico a concentrazione del Dipartimento di Fisica dell’Università di Ferrara, consenta di realizzare un insediamento produttivo di pannelli solari e fotovolaici riconvertendo anche le realtà produttive oggi in crisi.

Si tratta di una proposta rivolta in primis agli enti locali che devono essere promotori e volano di una decisa inversione di tendenza nel campo degli investimenti energetici. Per questo proponiamo che siano prima di tutto loro ad investire, con un piano di legislatura, nella collocazione di pannelli fotovoltaici sui tetti degli edifici pubblici. A partire da Palestre, Piscine e Parcheggi, ma anche scuole (come ha già iniziato a fare la Provincia di Ferrara), deve essere colta la possibilità di un investimento che permette non solo di risparmiare in termini di emissioni di CO2 ma anche sui costi di gestione delle strutture grazie allo scambio sul posto e di avere una sua ulteriore resa economica grazie agli incentivi economici del conto energia.

Anche l’illuminazione pubblica, in particolare quella monumentale, potrebbe essere un banco di prova, per dare il buon esempio, ma anche per rispiarmare, ad esempio per il Comune di Ferrara, sulle enormi bollette del contratto di servizio con Hera sull’illuminazione pubblica.

Ecco alcune delle proposte dei Verdi:

  • Un Piano di Legislatura per dotare di solare e fotovoltaico tutti gli edifici pubblici parcheggi e nuovo Ospedale di Cona compresi.
  • Salvaguardia dagli attacchi del Governo Berlusconi della detrazione del 55% per gli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica e ulteriori sgravi locali per i cittadini e le imprese che sceglieranno di utilizzare fonti energetiche rinnovabili
  • Elaborare il Piano Energetico in ogni Comune;
  • Potenziare le campagne sul risparmio energetico;
  • Percorsi di formazione e aggiornamento concordati con gli ordini professionali e le associazioni di categoria;
  • Una procedura semplificata per l’installazione di pannelli solari (sia termici che fotovoltaici) all’interno dei Regolamenti Edilizi, facilitandone la collocazione anche nei Centri Storici (salvi i vincoli urbanistici, storici e architettonici) in particolare favorendo la conversione “solare” di vecchie tettoie e consentendo di norma impianti solari completamente integrati sui tetti;
  • Introdurre l’utilizzo di Led per lampioni e semafori;
  • Prevedere un concorso di idee per definire progetti di illuminazione pubblica a energia solare a cominciare da piazza Trento Trieste a Ferrara.

Vai alla voce “Energia” del Programma dei Verdi.

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Porto Tolle: ricorriamo alla Corte Costituzionale!

aprile 30th, 2009 by leo | No Comments | Filed in Politica e Città, ambiente, lotte

Con il solito colpo di mano il Governo ha inserito nel decreto incentivi la deroga alle normali procedure per la trasformazione a Carbone della Centrale Termoelettrica di Porto Tolle, in particolare per aggirare la Legge regionale veneta di istituzione del Parco del Delta del Po.

Dal sito dei Verdi di Ferrara e da Estense.com, condividendo l’appello all’azione da parte degli Enti Locali, riporto l’intervento dell’Assessore provinciale all’Ambiente Sergio Golinelli:

IL CARBONE A PORTO TOLLE: INTERVENTO DI SERGIO GOLINELLI (VERDI), ASSESSORE ALL’AMBIENTE DELLA PROVINCIA DI FERRARA

Il Governo Berlusconi ieri ha autorizzato la riconversione a carbone della centrale elettrica di Porto Tolle. Lo ha fatto nonostante il giudizio negativo di ben due diverse perizie acquisite dalla Procura di Rovigo, prima tentando di scavalcare la Commissione nazionale di Valutazione Impatto Ambientale, poi introducendo nel Decreto Incentivi una norma che consente di procedere “in deroga alle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali che prevedono limiti di localizzazione territoriali” (…) “per la riconversione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di consentirne l’alimentazione a carbone o altro combustibile solido”.
Un provvedimento ad hoc, inserito in un testo nato con finalità totalmente diverse, che ha l’unico scopo di superare la Legge regionale del Veneto, che, per ovvi motivi, vieta l’uso di combustibili più inquinanti del gas naturale negli impianti termoelettrici collocati nei comuni compresi nel Parco Regionale del Delta del Po.
La scelta del carbone a Porto Tolle è in netta contraddizione infatti sia con la necessità di ridurre le emissioni di CO2, sia con l’impegno a rientrare nei limiti di qualità dell’aria, ampiamente e continuamente superati nella pianura padana, sia con la scelta di  difendere e valorizzare, attraverso l’istituzione dei Parchi, le risorse ambientali del territorio.
Ci stiamo battendo da anni, insieme alle popolazioni del Delta, contro un progetto insensato che vanificherebbe in un colpo solo gran parte degli sforzi che le nostre comunità stanno compiendo sui fronti cruciali della lotta ai cambiamenti climatici, della riduzione dell’inquinamento atmosferico, della difesa della biodiversità, della promozione economica del territorio attraverso lo sviluppo del turismo, della pesca e dell’agricoltura di qualità.
Ora occorre da parte degli Enti Locali,  della Regione Emilia Romagna e degli Enti Parco, che in questi anni hanno coerentemente contrastato questo progetto, una azione incisiva per impugnare il Decreto del Governo e gli atti ad esso connessi.  In particolare la Regione Emilia Romagna, che ne ha la facoltà, dovrebbe ricorrere alla Corte Costituzionale, per impugnare una norma chiaramente lesiva delle prerogative che la Costituzione assegna alle Regioni nel campo della pianificazione territoriale.

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